Il dibattito sulla revisione dei diritti dei passeggeri aerei in Europa si riaccende. Da un lato, il Parlamento europeo spinge per un rafforzamento delle tutele, chiedendo che gli intermediari – come agenzie di viaggio e piattaforme online – siano direttamente responsabili dei rimborsi in caso di voli cancellati. Dall’altro, le principali associazioni del business travel – tra cui GBTA, BT4Europe e VDR – contestano la proposta, ritenendola penalizzante per la filiera della distribuzione e potenzialmente dannosa per le imprese.
In parallelo, il Consiglio dell’Unione europea avrebbe avanzato una soluzione alternativa che punta a chiarire le responsabilità primarie dei vettori, evitando di trasferire sugli intermediari obblighi finanziari che, secondo le associazioni, spettano alle compagnie aeree.
Il nodo della responsabilità sui rimborsi
Il tema si inserisce nel quadro della revisione del Parlamento europeo del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, in particolare il Regolamento CE n. 261/2004, che disciplina compensazioni e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato.
Secondo le indiscrezioni e le posizioni ufficiali diffuse dalle associazioni di categoria, l’ipotesi parlamentare prevederebbe che, qualora il biglietto sia stato acquistato tramite un intermediario, sia quest’ultimo a dover procedere al rimborso nei confronti del cliente, salvo poi rivalersi sulla compagnia aerea.
Una prospettiva che preoccupa il settore del business travel organizzato. GBTA, BT4Europe e VDR hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà, sostenendo che trasferire l’onere finanziario sugli intermediari rischierebbe di generare tensioni di liquidità, aumentare i costi operativi e, in ultima analisi, far crescere i prezzi per le aziende clienti.
Secondo queste organizzazioni, il principio dovrebbe restare chiaro: il contratto di trasporto è tra passeggero e compagnia aerea, e quindi è il vettore a dover rimborsare direttamente l’importo dovuto.

La sentenza della Corte di Giustizia UE: rimborsi completi, comprese le commissioni
A rafforzare questa impostazione è intervenuta recentemente una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito che i voli mai fruiti o con ritardo prolungato devono essere rimborsati direttamente dalla compagnia aerea, includendo anche le commissioni eventualmente versate all’intermediario, qualora facciano parte del prezzo complessivo pagato dal passeggero.
Il verdetto – destinato a fare giurisprudenza – nasce da una controversia tra un’associazione dei consumatori austriaca e un vettore con sede nei Paesi Bassi. La decisione richiama esplicitamente il Regolamento 261/2004, ribadendo che il diritto al rimborso deve essere pieno ed effettivo.
In Italia, l’associazione dei consumatori Codici ha richiamato l’attenzione sulla portata della sentenza. Come ha spiegato l’avvocato Marcello Padovani, il punto centrale riguarda proprio l’interpretazione del regolamento europeo: il passeggero non può ricevere un rimborso parziale, depurato delle commissioni pagate a piattaforme come Opodo, eDreams, Expedia o Lastminute, se tali importi sono parte integrante del prezzo finale.
Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici, ha sottolineato inoltre che la verifica dei rimborsi può riguardare un arco temporale fino a dieci anni, invitando i consumatori a recuperare documentazione e comunicazioni intercorse con agenzie online e compagnie aeree.
Business travel vs tutela del consumatore: un equilibrio delicato
La posizione delle associazioni del business travel non è una negazione dei diritti dei passeggeri, ma una richiesta di chiarezza normativa. GBTA, BT4Europe e VDR temono che l’introduzione di un obbligo diretto di rimborso in capo agli intermediari possa creare un sistema di doppia esposizione finanziaria, con il rischio di contenziosi e ritardi.
Il Consiglio dell’Unione europea, secondo quanto emerso nei lavori preparatori, starebbe valutando un’impostazione diversa, che confermi la responsabilità primaria del vettore, ma che prevede al contempo obblighi di trasparenza e cooperazione per gli intermediari.
Il confronto tra Parlamento e Consiglio si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle regole europee sui diritti dei passeggeri, avviato già da diversi anni ma rallentato da divergenze politiche e pressioni degli stakeholder.
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