Se hai mai avuto la sfortuna di atterrare con il volo puntuale ma senza il bagaglio, sai bene la scena che segue: fila al banco “Lost & Found”, compilazione del modulo PIR (Property Irregularity Report), promesse vaghe dell’addetto e poi una lunga attesa. Quello che forse non sapevi è che, fino a poco tempo fa, alcune compagnie aeree usavano un cavillo procedurale per negare i rimborsi anche ai passeggeri che avevano fatto tutto correttamente.
La Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente questa porta con l’ordinanza n. 8684/2026, pubblicata il 7 aprile 2026: il modulo PIR compilato in aeroporto ha pieno valore di reclamo formale ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999. Nessun secondo documento necessario, nessuna lettera raccomandata aggiuntiva.

Cos’era il problema e come funzionava il “cavillo”
La Convenzione di Montreal — il trattato internazionale che disciplina la responsabilità dei vettori aerei per danni ai bagagli — prevede all’articolo 31 che il passeggero presenti un reclamo scritto entro 21 giorni dalla restituzione del bagaglio in ritardo. Il problema era interpretativo: alcune compagnie aeree sostenevano che il PIR compilato in aeroporto fosse solo una “segnalazione del disservizio” e non un vero reclamo formale, e che il passeggero dovesse successivamente inviare un’ulteriore comunicazione scritta per non perdere il diritto al risarcimento.
Chi non lo sapeva — praticamente chiunque — si vedeva respingere la richiesta di rimborso con la motivazione tecnica della “decadenza per mancato reclamo”. Un modo, in sostanza, per scaricare su un adempimento burocratico nascosto le responsabilità di un disservizio reale.

La vicenda che ha portato alla decisione
Il caso riguardava un passeggero in viaggio sulla tratta internazionale Catania–Düsseldorf–Copenaghen del 30 agosto 2018, operata da Eurowings. Il bagaglio era arrivato in ritardo, e il passeggero aveva sostenuto spese per far fronte all’emergenza. Aveva compilato il PIR in aeroporto, ma non aveva inviato un reclamo scritto separato alla compagnia aerea.
Il Giudice di Pace di Messina aveva inizialmente rigettato la sua domanda di rimborso, ritenendolo decaduto dal diritto all’azione. Il Tribunale d’Appello aveva ribaltato la sentenza. La Cassazione, recependo anche una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha confermato il secondo grado: il PIR è sufficiente.

Cosa cambia in concreto per chi viaggia
La portata pratica di questa ordinanza è significativa per milioni di passeggeri europei. Secondo i dati di SITA, nel solo 2024 in Europa sono stati smarriti, rubati o danneggiati circa 28 bagagli al minuto — una quota che, pur in calo rispetto ai picchi post-pandemia, rappresenta ancora un volume enorme di disservizi.
Cosa fare se il bagaglio non arriva:
- Prima di lasciare l’aeroporto, recati al banco “Lost & Found” e compila il modulo PIR. Conservane sempre una copia: è il tuo reclamo ufficiale.
- Hai 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a tua disposizione per agire. Puoi presentare il PIR anche prima di ricevere fisicamente il bagaglio.
- Conserva le ricevute delle spese sostenute (abbigliamento, igiene personale, ecc.) durante l’attesa: sono elementi utili per quantificare il danno.
- Se la compagnia nega il rimborso o non risponde, puoi rivolgerti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) o procedere per vie legali: il risarcimento può arrivare fino a circa 1.350 euro.
- In caso di bagaglio definitivamente smarrito, non devi più elencare ogni singolo oggetto né produrre scontrini: sarà il giudice a quantificare il danno entro i limiti della Convenzione di Montreal.
L’altra novità: meno onere della prova per i bagagli smarriti
L’ordinanza sul PIR non è l’unica buona notizia recente per i passeggeri. Una sentenza parallela della Cassazione ha alleggerito significativamente l’onere della prova in caso di bagaglio definitivamente perso. In precedenza, i giudici richiedevano spesso al passeggero di ricostruire il contenuto della valigia in modo dettagliato, producendo scontrini, fotografie o altri documenti probatori.
La nuova interpretazione stabilisce che la quantificazione del danno spetta direttamente al giudice, che può valutarla in via equitativa fino al limite massimo previsto dalla Convenzione di Montreal, fissato a circa 1.600 euro (precisamente 1.288 DSP — Diritti Speciali di Prelievo). Nella pratica, il risarcimento medio riconosciuto si aggira intorno ai 1.350 euro.

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