avvocato Andrea Giardini, esperto di diritto dei trasporti e della navigazione dello studio Zunarelli di Bologna.

Cherosene e crisi di Hormuz, si apre il fronte legale per l’aviazione. Chi deve pagare?

In questo articolo

Crisi dello Stretto di Hormuz: contratti sotto stress e rischio ricorsi tra compagnie, fornitori e passeggeri

La possibile restrizione del traffico nello Stretto di Hormuz riporta al centro un tema spesso invisibile ma cruciale per l’aviazione: la disponibilità di cherosene per gli aerei. Una tensione che non riguarda solo la logistica energetica, ma che rischia di aprire un fronte legale complesso tra compagnie aeree, fornitori di carburante e, indirettamente, passeggeri.

“La crisi del cherosene legata alla restrizione del traffico nello Stretto di Hormuz apre scenari complessi anche sul piano giuridico, con possibili ricadute su compagnie aeree, fornitori e passeggeri”, spiega l’avvocato Andrea Giardini, esperto di diritto dei trasporti e della navigazione dello studio Zunarelli di Bologna. “Si apre uno spazio rilevante per contenziosi in ambito civile e commerciale tra vettori e fornitori, con i gestori aeroportuali in un ruolo delicato di coordinamento”.

Contratti di fornitura e nodo forza maggiore

A differenza di quanto avviene per un normale rifornimento di carburante, il mercato del jet fuel si regge su contratti complessi, stipulati con mesi di anticipo. Le compagnie aeree non pagano il cherosene “alla pompa”, ma definiscono in anticipo quantità, prezzi e condizioni di fornitura, spesso con clausole di salvaguardia e penali in caso di inadempienza.

Il problema nasce quando la catena di approvvigionamento si interrompe per eventi esterni, come un blocco geopolitico o una crisi in un’area strategica. In questi casi entra in gioco la cosiddetta “forza maggiore”, una clausola che può escludere la responsabilità del fornitore.

Ma la sua applicazione non è automatica. Anche in presenza di eventi straordinari, la qualificazione giuridica può essere contestata. E quando i valori in gioco raggiungono milioni o centinaia di milioni di euro, il rischio di contenzioso diventa concreto.

“Anche in presenza di una clausola di forza maggiore – sottolinea Giardini – resta sempre possibile una contestazione in tribunale, soprattutto sulla prevedibilità dell’evento e sull’effettiva impossibilità di adempiere”.

L’effetto domino sulle compagnie aeree

Una eventuale difficoltà di approvvigionamento del carburante non si limita al rapporto tra fornitori e vettori. Le compagnie aeree potrebbero trovarsi costrette a riorganizzare le rotte, modificare i piani operativi o introdurre supplementi carburante.

Tutte misure che, però, devono restare all’interno del perimetro normativo europeo e degli accordi commerciali già in vigore. Il rischio è un effetto domino che si estende dalla logistica fino alla struttura tariffaria dei voli.

In questo contesto, anche gli aeroporti assumono un ruolo delicato di coordinamento, soprattutto nella gestione delle forniture e delle scorte disponibili.

Passeggeri tutelati, ma non sempre risarciti

Sul fronte dei viaggiatori, il riferimento principale resta il Regolamento CE 261/2004, che disciplina compensazioni, rimborsi e assistenza in caso di cancellazioni o ritardi significativi.

In linea generale, i passeggeri hanno diritto a tutela economica, salvo il caso in cui la cancellazione venga comunicata con almeno 14 giorni di anticipo. Tuttavia, non tutti i voli sono automaticamente coperti dalla normativa.

“Restano esclusi – precisa Giardini – i voli in partenza da Paesi terzi verso l’Unione europea operati da vettori non europei”.

Un altro elemento centrale riguarda le cosiddette “circostanze eccezionali”, categoria nella quale potrebbe rientrare una crisi geopolitica come quella legata allo Stretto di Hormuz. Tuttavia, anche in questo caso, non esiste alcun automatismo.

La compagnia aerea deve infatti dimostrare due elementi fondamentali: il nesso causale diretto tra l’evento e la cancellazione del volo e l’adozione di tutte le misure ragionevoli per evitare il disservizio.

Quando l’emergenza non è più imprevedibile

Un ulteriore aspetto critico riguarda la durata dell’emergenza. Più una situazione si prolunga nel tempo, meno può essere considerata imprevedibile.

Questo significa che la qualifica di “circostanza eccezionale” potrebbe indebolirsi con il passare dei giorni o delle settimane, aprendo la strada a possibili richieste di risarcimento da parte dei passeggeri.

In altre parole, ciò che all’inizio può giustificare cancellazioni senza compensazione, nel tempo potrebbe non essere più sufficiente a escludere la responsabilità delle compagnie.

Un quadro complesso che potrebbe richiedere interventi UE

Di fronte a uno scenario così articolato, le compagnie aeree potrebbero tentare di adattarsi rapidamente, riorganizzando le operazioni e introducendo misure economiche straordinarie. Tuttavia, ogni intervento dovrà rispettare i limiti imposti dal diritto europeo.

Secondo gli esperti, se la crisi dovesse prolungarsi, non è escluso un intervento normativo ad hoc da parte dell’Unione europea, per chiarire responsabilità e tutele in un mercato altamente interconnesso come quello dell’aviazione.

“Se l’emergenza dovesse durare a lungo – conclude Giardini – potrebbe diventare necessario un intervento normativo europeo, viste le ricadute sul mercato comune e sull’equilibrio del settore”.

Un equilibrio già fragile, che una crisi energetica globale rischia di mettere ulteriormente alla prova, tra contratti, tribunali e diritti dei passeggeri.

Leggi Anche: Attacco all’Iran (ma non solo): manca il Jet Fuel

***

CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL

Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok

 

Abbiamo parlato di:

Resta sempre aggiornato

Con la nostra newsletter ricevi anteprime, notizie e approfondimenti dal mondo del Business Travel.

Condividi:

Ultime news