Per decenni le agenzie di viaggio hanno beneficiato dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sulle commissioni. Una particolarità fiscale che distingueva il settore rispetto ad altri intermediari. Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. XXX – pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre), questa esenzione viene eliminata.
La novità operativa scatterà dal 1° maggio 2026 (non da marzo, come inizialmente ipotizzato nelle prime bozze). E cambia in modo concreto la gestione dei flussi di cassa per agenzie e Travel Management Company (TMC).
Ritenuta d’acconto sulle commissioni: cosa cambia da maggio 2026
Dal 1° maggio, chi paga una commissione a un’agenzia di viaggio o TMC diventa sostituto d’imposta e deve trattenere una ritenuta d’acconto.
Attenzione a un punto chiave: vale il criterio di cassa. Conta quindi la data del pagamento della commissione, non quella della vendita del viaggio o del servizio.
Se una commissione viene pagata a maggio 2026, anche se riferita a una vendita di marzo, sarà soggetta alla nuova disciplina.
La norma si inserisce nel quadro generale delle ritenute su provvigioni disciplinate dall’art. 25-bis del DPR 600/1973, ora estese anche alle agenzie di viaggio.

Quanto si trattiene: le due aliquote effettive
L’aliquota IRPEF applicata è sempre del 23%, ma varia la base imponibile su cui calcolarla.
Agenzie con dipendenti o collaboratori continuativi
Ritenuta del 23% calcolata sul 20% della commissione
Effetto reale: 4,6% della commissione
Agenzie senza dipendenti
Ritenuta del 23% calcolata sul 50% della commissione
Effetto reale: 11,5% della commissione
Esempio pratico
Commissione: 1.000 euro
- Con dipendenti → trattenuta 46 euro
- Senza dipendenti → trattenuta 115 euro
Non si tratta di un costo aggiuntivo. È un anticipo di imposta (IRPEF o IRES) che verrà recuperato in dichiarazione dei redditi. Il problema reale è la liquidità: le TMC incasseranno commissioni già al netto della ritenuta.

Aliquota ridotta: non è automatica
La base imponibile ridotta al 20% non si applica automaticamente.
Per beneficiarne, l’agenzia deve:
- Inviare una dichiarazione scritta ai propri fornitori e tour operator
- Tramite PEC o raccomandata A/R
- Attestando di avere dipendenti o collaboratori abituali
In assenza di comunicazione formale, il fornitore è obbligato ad applicare la base del 50%. A fine anno, chi ha operato le ritenute dovrà rilasciare la Certificazione Unica (CU), documento indispensabile per recuperare il credito in dichiarazione.
IVA agenzie di viaggio: resta il regime speciale 74-ter
La novità riguarda le ritenute, ma non modifica il regime IVA speciale previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/1972.
Per le agenzie di viaggio:
- L’IVA si calcola solo sul margine
- Non sull’intero prezzo pagato dal cliente
- Il margine è la differenza tra incasso e costi dei servizi acquistati dai fornitori
Rientrano nel regime:
- Agenzie di viaggio autorizzate
- Tour operator
- Enti e associazioni che organizzano viaggi o escursioni
Condizione essenziale: deve trattarsi di un pacchetto turistico, ossia almeno due servizi tra:
- Trasporto
- Alloggio
- Servizi turistici
Con durata superiore alle 24 ore o con almeno una notte, venduti a prezzo unico.

Regime contabile: soglie 2026
Resta valida la disciplina ordinaria sulle soglie:
500.000 euro di ricavi per prestazioni di servizi
800.000 euro per altre attività
Sotto queste soglie è possibile adottare la contabilità semplificata.
Oltre, oppure per scelta volontaria, si passa alla contabilità ordinaria, con vincolo minimo triennale.
Impatto sulle TMC: perché il tema è strategico
Per le Travel Management Company il cambiamento è particolarmente delicato. Le TMC operano spesso con: margini contenuti, volumi elevati e tempi di incasso differenziati.
Una trattenuta anche del 4,6% su grandi volumi può incidere significativamente sul capitale circolante. La pianificazione finanziaria diventa quindi centrale nel 2026.
Cosa fare prima del 1° maggio 2026
Per evitare errori e problemi di cassa, ecco le azioni operative:
- Verificare la presenza di dipendenti o collaboratori continuativi.
- Inviare tempestivamente la dichiarazione ai fornitori (PEC).
- Aggiornare i contratti e le procedure amministrative.
- Pianificare la liquidità considerando commissioni nette.
- Raccogliere e controllare le Certificazioni Uniche.
- Coordinarsi con il commercialista per il corretto recupero del credito.
Una svolta fiscale per il settore travel
L’estensione della ritenuta alle agenzie di viaggio segna la fine di un’eccezione storica nel sistema fiscale italiano. Per il settore travel, già alle prese con margini compressi, trasformazione digitale e nuove dinamiche del business travel, si tratta di un cambiamento che richiede attenzione immediata. Il 2026 sarà un anno di assestamento. Ma per chi si organizza per tempo, l’impatto potrà essere gestito senza traumi. La parola chiave ora è: programmazione finanziaria.
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