A partire dagli ultimi aggiornamenti deliberati dalla Giunta Comunale per uniformare le tariffe all’andamento del flusso turistico della città (che ha registrato incassi record toccando gli 8 milioni di euro complessivi), Genova ha rimodulato i costi dell’imposta di soggiorno sia per il settore extra-alberghiero che per quello alberghiero tradizionale.
L’imposta si applica a tutti i non residenti ed è dovuta per ciascuna notte fino a un massimo di 8 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
Le Tariffe in vigore
Le quote variano in base alla tipologia di alloggio e, per gli hotel, in base alla classificazione in stelle:
Strutture extra-alberghiere e all’aria aperta
3,00 € a persona per notte in: Bed & Breakfast (B&B), case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie e AAUT (Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico).
2,00 € a persona per notte in: ostelli, agriturismi, campeggi e marina resort.
Strutture alberghiere (Hotel, locande e condhotel)
Rispetto alle vecchie tariffe fisse, la tassazione negli alberghi è stata progressivamente adeguata per scaglioni:
2,00 € negli hotel a 1 stella
2,50 € negli hotel a 2 stelle
3,00 € negli hotel a 3 stelle
4,00 € negli hotel a 4 stelle
5,00 € negli hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso
Chi è esente dalla tassa di soggiorno a Genova
Come stabilito dal Regolamento Comunale vigente, sono previste specifiche esenzioni per tutelare la mobilità legata a motivi di salute, studio o lavoro, oltre alle categorie fragili. Non pagano l’imposta:
- I residenti nel Comune di Genova;
- I minori fino al quattordicesimo anno di età (l’esenzione si applica fino a 14 anni non compiuti);
- Coloro che soggiornano in città per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie del territorio e un accompagnatore per paziente;
- Coloro che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie comunali (fino a un massimo di due accompagnatori per paziente);
- Gli studenti universitari fino a 26 anni di età iscritti all’Università di Genova (esibendo il relativo tesserino);
- Gli appartenenti alle forze armate o forze di polizia (statali e locali), vigili del fuoco e protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio (l’esenzione si applica a un autista e un accompagnatore per gruppo);
- I soggetti diversamente abili non autosufficienti, provvisti di idonea certificazione medica, insieme al loro accompagnatore;
- I soggetti che alloggiano a spese dell’Amministrazione comunale o per emergenze/soccorsi umanitari.
Nota per i viaggiatori: Per usufruire delle esenzioni legate a motivi di salute, è necessario compilare e consegnare al gestore della struttura un apposito modulo di autocertificazione predisposto dal Comune.
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