Decreto caro voli: tanto rumore per nulla. Più forza ai controlli dell’Antitrust

19/09/2023
Il decreto voli così com'era viene cancellato da un emendamento frutto di una mediazione con i vettori. Rimane però il divieto di profilazione web dei clienti per "aggiustare" le tariffe

Non è una vittoria delle low cost. E dei vettori tutti. Ma era abbastanza ovvio che il decreto sul caro voli per le isole così com’era scritto non avrebbe potuto resistere alle contestazioni in seno all’UE. Il Governo ha così deciso di correggere questa norma con un  emendamento preparato dal ministero delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso da inserire nel decreto Asset, in questi giorni all’esame della commissione Industria del Senato. Viene eliminato ogni riferimento al prezzo massimo, con l’accertamento di eventuali abusi che viene – com’è naturale – ricondotto all’Antitrust.

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Alzati i toni, trovata la mediazione

I toni su questa iniziativa del Governo si erano alzati tra chi protestava, con Ryanair – ma guarda un po’… – in prima fila “è un decreto in stile sovietico”, “la Ue lo rigetterà”, “Si basa su dati Enac falsi…”, l’hanno toccata piani i manager della low cost irlandese, e chi difendeva l’operato dell’Esecutivo, “non ci faremo ricattare”, “non possono fare quello che vogliono…” gli strali di diversi politici. Ma dietro tanto baccano si è iniziata anche una mediazione tra i vettori aerei e il ministro Urso.

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Avvenuta, pare, dopo il tavolo al Mimit di giovedì scorso e le minacce sul taglio delle rotte e sull’aumento dei prezzi da parte di Ryanair e easyJet.

L’emendamento si basa per buona parte sui poteri già esistenti dell’Antitrust anche se introduce nell’ordinamento il concetto di “coordinamento algoritmico” che “faciliti, attui o comunque monitori” un’intesa restrittiva e quello di “livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi” che può costituire abuso di posizione dominante.

Quindi non c’è più il divieto di “fissazione dinamica delle tariffe modulata in relazione al tempo della prenotazione”, al ricorrere congiunto di tre condizioni: se relativa a rotte nazionali di collegamento con le isole; se applicata durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; se ne deriva un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media. Condizioni che l’Antitrust “può tenere da conto ai fini dell’avvio del procedimento”. Ma nulla più.

Resta però la stretta sull’attività di profilazione web dell’utente, e la nuova norma parla espressamente di divieto per tutte le rotte nazionali – non solo quelle per e da le isole – e non solo di “pratica commerciale scorretta”. In caso di inottemperanza sono previste sanzioni fino al 10% del fatturato e interessi di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero.

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